Normativa e giurisprudenza

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Sopralluogo e violazione della segretezza partecipanti

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 6097 del 04 settembre 2019 ha stabilito che la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione "elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime" (art. 53, comma 2, lett. a).

Infatti, la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante non costituisce elemento infallibilmente sintomatico, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta. Si ricorda che secondo l'art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza – al comma 3 del Dlgs 50/2016 e smi, viene prescritto che "Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti".

Quindi, il Collegio giudicante ha quindi rigettato la tesi del ricorrente in cui esponeva che a sola conoscenza di tali nominativi può influenzare negativamente la presentazione delle offerte sicché delle due l’una: l’effetto perturbatore della gara è immediato, con la conseguenza che le previsioni della lex specialis dovevano essere immediatamente impugnate, o non sussiste perché la presentazione delle offerte non può essere influenzata dalla mera conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare al sopralluogo prima e con il mero intento di partecipare alla gara.

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