Normativa e giurisprudenza

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Soccorso istruttorio nella fase successiva alla busta amministrativa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con Sentenza n. 42 del 09.01.2023 si è espresso in materia di soccorso istruttorio, successivo alla fase di documentazione amministrativa. A tal riguardo è opportuno evidenziare che l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede espressamente che le carenze formali di una domanda di partecipazione ad una gara possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio “…con esclusione di quelle (carenze) afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica”. Alla luce della sopra richiamata formulazione normativa, la giurisprudenza ha costantemente opposto un diniego a qualsiasi forma di soccorso istruttorio con riferimento alla parte tecnica ed economica dell’offerta, confermando che “nella fase precedente all’esame dell’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante, in caso di carenze formali, ha l’alternativa tra l’esclusione dalla gara della concorrente o il c.d. soccorso istruttorio, mentre nella fase dell’esame di dette offerte -già ammesse - l’amministrazione non può consentire integrazioni. Ciò perché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l’applicazione dell’istituto per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica.” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1030 del 13 febbraio 2019). Sulla scorta di tanto, l’istituto del soccorso istruttorio deve dunque ritenersi limitato agli elementi non riguardanti il contenuto dell’offerta tecnica ed economica, potendo altrimenti determinare una violazione del principio di par condicio, oltre ad una evidente integrale alterazione del meccanismo di selezione della miglior offerta in gara. Si evidenzia, pertanto, che l’interlocuzione fra Stazione Appaltante ed operatori economici è possibile e può essere attuata attraverso il soccorso istruttorio anche nella fase successiva a quella amministrativa, a condizione che sia rigorosamente rispettato il divieto di modificazione e/o integrazione postuma dell’offerta e nei soli casi di inesattezze ed imprecisioni dell’offerta causati dalla non chiara formulazione della lex di gara o da altra causa non imputabile al concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2146 del 27 marzo 2020). Nel caso di specie, le difformità rilevate dall’organo tecnico costituiscono “imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale”; la Stazione Appaltante, pertanto, non avrebbe potuto pertanto attivare il soccorso istruttorio procedimentale senza violare la menzionata par condicio fra i partecipanti. Con il secondo motivo la stessa ricorrente sostiene, invece, in via subordinata che il seggio di gara, aprendo le offerte economiche prima della valutazione di conformità dell’organo tecnico, avrebbe posto in essere un’inversione procedimentale contraria alla legge e alla lex specialis. Orbene, l’inversione dell’iter procedimentale in concreto verificatasi, peraltro già tracciata dalla lettera di invito, ha, a tutto voler concedere, assunto i tratti di una mera irregolarità formale che non ha inciso sui principi di segretezza delle offerte, di imparzialità e buon andamento. Ed invero, la documentazione tecnica a corredo dell’offerta economica non prevedeva l’attribuzione di alcun punteggio e non comportava alcuna valutazione; l’aggiudicazione infatti doveva avvenire automaticamente alla ditta che indicava nell’offerta economica il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4. Con la conseguenza che il giudizio tecnico risultava essere un mero giudizio di conformità, necessario per stabilire la rispondenza del prodotto alle esigenze manifestate dalla Stazione Appaltante con l’indizione della procedura negoziata e non volto a selezionare o graduare l’offerta migliore. Su tali presupposti, la scelta di richiedere la relazione tecnica e la relativa documentazione già in sede di gara veniva determinata dalla necessità di provvedere nel più breve tempo possibile a soddisfare l’esigenza per cui la gara era stata bandita. Da ciò derivava che l’apertura delle offerte economiche prima di quelle tecniche non finiva per incidere in alcun modo sull’esito vincolato di una procedura, quale quella in esame, con criterio di aggiudicazione al massimo ribasso. Poiché, pertanto, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, “il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, tale modalità di gestione del procedimento selettivo in questione non può essere utilmente censurata sul punto.

Redazione Ediliziappalti.com

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