Normativa e giurisprudenza

Monitaraggio ponti e gallerie e servizi di ingegneria
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania con Sentenza n. 1644 del 06 marzo 2020 ha stabilito che i sevizi per il monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie non può essere definito un servizio avente elusivamente finalità intellettuale, quindi dovevano essere inseriti la specificazione degli oneri aziendali di sicurezza.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto prestazione di servizi di natura intellettuale l’attività non implicante lo svolgimento di alcuna mansione materiale, ma soltanto prestazioni concettuali come ad esempio la fornitura e gestione di una piattaforma informatica necessaria per la gestione dei dati del personale di un ente (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28/10/2019, n.12373) o, in generale, la fornitura e gestione di un software (Cons. Stato n. 2098/17; Cons. Stato n. 180/14).
Con riguardo al caso in esame, il Collegio osserva che, secondo quanto desumibile dalle norme tecniche del capitolato d’appalto, il contratto prevede operazioni di censimento e di ispezione delle strutture e di quantificazione numerica dei dati rilevati finalizzata a fasi successive di monitoraggio periodico e/o di interventi strutturali, con la precisazione che l’attività di monitoraggio implicherà anche l’ispezione visiva in campo, ed ossia sopralluoghi propedeutici all’accertamento delle eventuali misure da adottare.
Premesso quanto sopra, di conseguenza, i costi aziendali di sicurezza dovevano essere indicati e non possono ritenersi in modo alcuno pari a zero (come erroneamente sostenuto dal ricorrente) per ragioni di organizzazione interna dell’impresa.
Redazione Ediliziappalti.com