Normativa e giurisprudenza

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Gare MePA e principio di rotazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con Sentenza n. 1852 del 11 febbraio 2020 ha rilevato che la gara in argomento può essere equiparata ad una procedura aperta, anche se effettuata mediante una successiva procedura negoziata su piattaforma MePA, poiché la stazione appaltante non ha posto limiti alla partecipazione agli operatori economici.

Infatti, la ricorrente in argomento ha evidenziato che nella procedura di gara si evincerebbe una violazione del principio di rotazione di cui dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale s’impone la regola dell’esclusione dalla gara del gestore uscente, risultato essere proprio la società ricorrente.

Osserva invece il Collegio come la ratio del principio di rotazione -, sancito dall’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e chiarita dall’ANAC con le linee guida n. 4 - sia quella di evitare una arbitraria chiusura del mercato facendo competere o sempre lo stesso affidatario oppure le stesse imprese già invitate al precedente procedimento competitivo.

La norma citata, dunque, mira a scongiurare il consolidamento di posizioni dominanti e l’eventualità, come evidenziato dalla giurisprudenza, che un’impresa possa avvalersi, in modo non corretto, di quelle rendite di posizione ovvero di quel complesso di “informazioni acquisite durante il pregresso affidamento” e per questo prevalere sulle altre concorrenti presenti sul mercato, soprattutto negli ambiti in cui il numero degli operatori economici attivi non sia elevato.

Redazione Ediliziappalti.com

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