Normativa e giurisprudenza

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Procedure sottosoglia e artificioso frazionamento

L'ANAC si è espressa con Parere 1199 - 2019 sul tema dell'artificioso frazionamento di appalti di lavori, realizzato tramite continui affidamenti diretti ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, di importo inferiore ai 40.000 euro, al fine di eludere le procedure di gara.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida Anac n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26.10. 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.3. 2018, tale disposizione si applica anche agli appalti sotto soglia, per cui è da ritenersi illegittimo il frazionamento elusivo di un appalto avente lo scopo di sottrarlo dalle procedure di evidenza stabilite dal codice per le diverse soglie di affidamenti.

In particolare il riscontro di un notevole numero di affidamenti diretti di importo prossimo alla soglia dei 40.000 euro, nei termini sopra analizzati, induce a rilevare che l’importo degli stessi sia stato artificiosamente ridotto al fine di far rientrare l’intervento nelle soglie massime indicate dalla legge per ricorrere all’affidamento diretto, ovvero a procedure di scelta del contraente semplificate, che limitano la concorrenza, con evidenti ripercussioni in materia di trasparenza, pubblicità, tutela ed apertura del mercato, condizionando drasticamente la possibilità di confronto tra gli operatori. In particolare non si ritengono rispettati, così come prospettato dall’ente i “principi di logicità e di buona amministrazione, (con) la realizzazione di soluzioni logiche e motivabili, finalizzate a rispondere alle più disparate criticità riguardanti l'assetto e la gestione delle strade comunali, per consentirne in tempi e situazioni diverse, il ripristino e la piena, pubblica fruibilità”.

Il frazionamento delle commesse, comporta, infatti, generalmente, un maggior dispendio economico, non rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare la pubblica amministrazione.

Parimenti le Linee Guida n. 4 dispongono che “al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo”.

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