Normativa e giurisprudenza

Procedure negoziate sotto soglia e trasparenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata con sentenza n. 79 del 23 gennaio 2020 ha stabilito che sotto la soglia dei € 40.000 è possibile l'utilizzo di una fase negoziale con più operatori economici.
Attesochè anche nelle gare, come nella specie, relative agli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, devono essere garantiti i principi di non discriminazione e di trasparenza di cui all’art. 30, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016, espressamente richiamati dall’art. 36, comma 1, dello stesso D.Lg.vo n. 50/2016, che disciplina i contratti di appalto sotto soglia.
Si ricorda che il suddetto art. 36 - Contratti sotto soglia - stabilisce che:1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ...
Il TAR ha stabilito quindi che tali principi non sono stati violati perché il Comune, anziché affidare la progettazione direttamente ad un professionista, ne ha contattati più di uno, garantendo la segretezza delle offerte, in quanto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.
Redazione Ediliziappalti.com