Normativa e giurisprudenza

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Soccorso istruttorio e referenze bancarie

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha chiarito che le referenze bancarie non sono integrabili tramite il soccorso istruttorio.
Nel caso in esame la ricorrente ha omesso il deposito di almeno una delle due referenze richieste, in caso di applicazione del soccorso istruttorio sarebbe violata la par condicio tra i partecipanti ed il termine assegnato per produrre la documentazione ammontava a 45 giorni era adeguato e dagli altri è stato rispettato.
La giurisprudenza si è pronunciata in maniera non univoca, infatti si hanno due liee di pensiero:
a) una parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’inidoneità delle referenze bancarie non è suscettibile di regolarizzazione in quanto l’art. 83 comma 9 d.lgs 50/16 si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all’impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dell’art. 46 comma 1 bis, assumono valenza di elemento essenziale dell’offerta (sul punto, cfr. Tar Sicilia, Catania, n. 226/2018; parere dell’ANAC n. 100 del 26 novembre 2014; principi enunciati nelle decisioni del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 16/2014 e n. 9/2014);
b) una seconda parte della giurisprudenza ha chiarito che l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall’art. 83 comma 9, d. lgs. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all’offerta economica che si riferisce all’oggetto dell’appalto (cfr., TAR Latina, sez. I, 23.02.2018 n. 88).
Il Collegio ha preferito aderire al primo e più restrittivo orientamento, quindi non ha ritenuto opportuno poter integrare le referenze bancarie mancanti.
Redazione Ediliziappalti.com

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