Normativa e giurisprudenza

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Aggiudicazione gara e revoca per gravi illeciti professionali

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche con sentenza n. 7 del 07 gennaio 2020 è possibile la recoca dell'aggiudicazione definitiva nel caso di gravi illeciti professionali da parte dell'operatore economico.

Nell’attuale formulazione dell’art. 80, comma 5, lettera c), è rimasta ferma la previsione secondo cui le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino “... con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. 

Già nel vigore della previgente disposizione, che individuava alcune condotte da qualificarsi ex lege come “gravi illeciti professionali”, la giurisprudenza ha ritenuto che si trattasse di un’elencazione puramente esemplificativa e che la stazione appaltante potesse desumere il compimento di “gravi illeciti” da ogni altra vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se reputata idonea a metterne in dubbio l’integrità e l’affidabilità; “tale conclusione è vieppiù valida dopo la modifica dell'art. 80, comma 5, realizzata con l'art. 5 del d.l. n. 135 del 2018, che ha sdoppiato nelle successive lettere c- bis) e c- ter) la preesistente elencazione, ma ha mantenuto nella lettera c) la previsione a portata generale sopra trascritta” (cfr., Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171, che richiama, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 586; 25 gennaio 2019, n. 591; 3 gennaio 2019, n. 72; sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7231; negli stessi termini, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 agosto 2019, n. 10533);

Dal tenore letterale dell’art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50 del 2016, si ricava che deve essere la stazione appaltante a dimostrare “con mezzi adeguati” la colpevolezza dell’operatore economico per aver dato luogo a gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e/o affidabilità (TAR Lazio Roma, sez. I, 11 settembre 2019, n. 10837). Nell’attuale paradigma normativo e giurisprudenziale, per l’individuazione dei “gravi illeciti professionali”, si assiste, infatti, a una tendenziale riduzione delle fattispecie tipiche, normativamente previste, in favore della dilatazione dei poteri valutativi delle stazioni appaltanti. 

In altre parole, queste ultime sono chiamate ad individuare in concreto le condotte suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” e, pertanto, devono soddisfare un preciso onere motivazionale, palesando le ragioni fattuali e giuridiche sottese all'esercizio dei poteri discrezionali loro attribuiti (TAR Lombardia Milano, sez. I, 24 luglio 2019, n. 1737). A tali fini rilevano gli obblighi informativi di cui alle lettere c bis) e f bis) della medesima disposizione, posti a carico dell’operatore economico per consentire alla stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione sull’affidabilità e sull’integrità del medesimo (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171, che richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; sez. V, 16 novembre 2018, n. 6461; sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; sez. V, 17 luglio 2017, n. 3493; sez. V, 5 luglio 2017, n. 3288).

 

Redazione Ediliziappalti.com

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