Normativa e giurisprudenza

Partecipazione del medesimo soggetto con diversi operatori econimici in singoli lotti di gara
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con Sentenza n. 2151 afferma che l'operatore economico non può partecipare ai vari lotti del medesimo appalto in diverse associazioni temporanee.
Deve infatti accogliersi il rilievo di parte ricorrente, confortato anche da recenti posizioni della giurisprudenza espressasi su fattispecie simili (T.A.R. Puglia, sez. III, 17 luglio 2019, n. 1038; T.A.R. Lombardia, sez. I, 10 ottobre 2019 n. 1302) imperniato sugli effetti distorsivi della concorrenza e sulla frustrazione della ratio della suddivisione in lotti derivante da un così congegnato “vincolo di aggiudicazione” (di cui al cit. art. 3 del disciplinare di gara).
Ed invero la finalità pro-concorrenziale del vincolo di aggiudicazione è di fatto vanificata dalla clausola prevista nel medesimo Disciplinare, dove si chiarisce che, ai fini del divieto di aggiudicazioni di più di due lotti al medesimo concorrente, “per medesimo concorrente, deve intendersi lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l’identità dei componenti”.
Detta clausola, infatti, permette ad un concorrente, il quale presenta un’offerta come mandatario in tutti i lotti, cambiando un solo membro mandante ogni volta, di aggiudicarsi anche tutti gli stessi lotti, nonostante il limite di un massimo di due.
E’ consentito, infatti, al singolo operatore di partecipare a tutti i lotti in diversa composizione sicché il limite posto dal Disciplinare – e relativo alla possibilità di aggiudicarsi effettivamente solo due lotti – è in concreto suscettibile di essere disatteso, così consentendo una indebita concentrazione dei servizi in questione nelle mani di pochi operatori.
La clausola è quindi illegittima perché anticoncorrenziale e antitetica alla stessa scelta del vincolo di aggiudicazione, permettendone l’elusione attraverso l’utilizzo strumentale delle partecipazioni ai raggruppamenti e, quindi, la possibilità di organizzarsi con diverse forme giuridiche per ogni lotto.
Redazione Ediliziappalti.com