Normativa e giurisprudenza

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Affidamento in via di urgenza: Esperto Risponde

Secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’esecuzione in via d’urgenza è ammessa, tra l’altro, “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.

L'affidamento in via d’urgenza della commessa non coporta direttamente la violazione dell’articolo 32, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di presupposti, violazione del diritto di difesa della ricorrente e del principio di effettività della tutela.

Infatti, l'ultimo capoverso del suddetto comma 8, dell'art. 32, stabilisce "... L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari" Quanto sopra, risulta essere valido anche in caso di ricorrente che possa fondare il proprio interesse al riguardo sulla sua specifica posizione di precedente affidatario del servizio, il quale avrebbe potuto eventualmente ottenere la prosecuzione dell’attività in regime di c.d. “proroga tecnica”, nel caso in cui non fosse stata disposta l’esecuzione anticipata del nuovo appalto.

La posizione così vantata non dà luogo, infatti, a un interesse legittimo, ma consiste in un mero interesse di fatto, atteso che la “proroga tecnica” del rapporto con il precedente affidatario non è una conseguenza diretta e automatica della mancata stipulazione del contratto con l’operatore entrante, e non costituirebbe quindi comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento della disposizione di esecuzione anticipata.

Alla scadenza del contratto, l’Amministrazione potrebbe infatti determinarsi – ad esempio – ad assumere direttamente il servizio.

Redazione Ediliziappalti.com

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