Normativa e giurisprudenza

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Aggiudicazione dei Contratti sotto soglia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con Sentenza n. 941 del 7 dicembre 2019 ha stabilito che secondo quanto riporrtato nell’art. 95, comma 12, del d.lvo 50/2016, l'affidamento è valido anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, come è nel caso di specie.

Il tribunale amministrativo nota che le disposizioni menzionate informano di sé l’ordinamento nel senso che la stipulazione dei contratti soprattutto passivi della pubblica amministrazione va preceduta da un’adeguata forma procedimentale, così da rispettare i principi da ultimo fissati dall’art. 30 del d.lvo 50/2016; non di meno le esigenze di celerità e snellimento burocratico hanno indotto dapprima gli organi della UE e poi quelli nazionali a prevedere delle formalità semplificate per giungere alla soddisfazione dei bisogni dei diversi soggetti pubblici.

In tal senso si può rilevare che l’art. 36 denunciato con il precedente motivo ammette la legittimità del comportamento tenuto dalla Stazione Appaltante, che avrebbe potuto autonomamente determinarsi nel senso censurato sollecitando più direttamente e personalmente i sei soggetti che avevano risposto all’iniziale pubblicazione dell’invito a partecipare, ma che non era tenuta a ciò, avendo appunto invitato alla partecipazione alla procedura più di cinque soggetti segnalando ciò sulla piattaforma.

Si ricorda che secondo quanto previsto dall'art. 36 - Contratti sotto soglia -

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.

Fonte: Ediliziappalti.com

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