Normativa e giurisprudenza

Avvalimento: esperto risponde
L'Avvalimento viene normato dall' Art. 89 del Dlgs 50/2016 e smi comma 1. "L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ...., per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi" Fondametale diventa però la dimostrare alla stazione appaltante che si disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Inoltre, il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
La nuova formulazione dell'avvalimento conferma che sia il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (cfr. comma 5) Sempre all'interno dell'art. 89 si legge ai commi 6, 7 e 8 che: - c.6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. - c.7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. - c. 8.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Inoltre al comma 10 viene ribadito che non è possibile utilizzare la formula dell'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.
Redazione Edilizaippalti.com