Normativa e giurisprudenza

Soccorso Istruttorio: termini troppo brevi non legittimi
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con Sentenza n. 05567 del 25 novembre 2019 ha stabilitò illeggittimi dei tempi troppo esigui per poter effettuare il Soccorso Istruttorio.
Infatti, l’assegnazione di un termine assai breve all’impresa concorrente, perché, prima dell’aggiudicazione, fornisse la comprova di determinate caratteristiche proprie dell’offerta tecnica, peraltro già oggetto di specifica dichiarazione secondo le regole dettate dalla lex specialis contrasti la ratio immanente alla disciplina degli appalti pubblici ispirato al favor partecipationis e, conseguentemente.
I termini temporali di cui in argomento ingiustificato e incongruo aggravamento degli adempimenti documentali già richiesti al concorrente dalla disciplina di gara.
L’assegnazione del termine in argomento, in ragione della indicata eccessiva brevità e per le concrete modalità del suo decorso anche in giorni non lavorativi, sia, perciò, in contrasto con la previsione di cui all’art.83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (disposizione peraltro non applicabile agli elementi “afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”) e, tenuto conto della fase di gara in cui la richiesta di comprova è stata formulata dalla stazione appaltante, non sia neppure riconducibile alla cd. verifica dei requisiti, che si svolge dopo l’avvenuta aggiudicazione (art.32, comma ,7 d.lg. n. 50/2016).
Inoltre la Sentenza sottolinea che la disposta esclusione non rientri, inoltre, in nessuna delle fattispecie previste dall’art.80 d.lgs. n.50/2016. Fonte: Ediliziappalti.com