Normativa e giurisprudenza

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Soccorso istruttorio del Documento Gara Unico Europeo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche con Sentenza n. 703 del 18 novembre 2019 l ha affermato che la stazione appaltante abbia utilizzato correttamente i propri poteri di soccorso istruttorio per integrare le dichiarazioni del DGUE ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50 del 2016.

Sul punto è ormai da considerarsi pacifico in giurisprudenza che l’incompletezza del DGUE non comporta l’esclusione e può essere sanata tramite soccorso istruttorio, non avendo alcun riflesso sugli elementi essenziali dell'offerta (tra le tante decisioni Cons. Stato,VI 9 aprile 2019, n. 2344). Nel caso in esame l’aggiudicatariaha presentato nella busta A, contenente la documentazione amministrativa, solo la sua domanda di partecipazione e il proprio DGUE dichiarando, quanto alla progettazione, di volere indicare un soggetto di cui all’art. 46 del d.lgs. 50 del 2016 (art. 14 comma 2 lett.c del disciplinare di gara). L’incaricato è stato indicato con il solo nominativo “Come da DGUE allegato”” Il DGUE è poi risultato assente dalla busta. Va rilevato che non vi è alcuna contestazione, nel ricorso, sul contenuto e la datazione del DGUE trasmesso, in seguito al soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, con PEC del 6 febbraio 2019.

Il documento, in atti, è firmato digitalmente e datato 16 gennaio 2019 (quindi precedente al termine per la presentazione delle offerte, scaduto il 30 gennaio 2019). L’art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50 del 2016 prevede, tra l’altro, che “…Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

Il Collegio ritiene che non si rientri nel caso di cui sopra. Difatti, nel caso in esame, la controinteressata ha regolarmente presentato nella busta A il proprio DGUE e indicato il soggetto incaricato della progettazione ex art. 46 del d.lgs. 50 del 2016, per il quale essa non era qualificata. Ha quindi dichiarato, sotto la propria responsabilità, il nominativo del soggetto e la presenza del DGUE.

Il soggetto responsabile della documentazione da allegare è stato quindi evidenziato, così come è stata dichiarata la natura della documentazione omessa (DGUE). Si tratta di un caso peculiare. Nella documentazione amministrativa è dichiarata l’esistenza del documento e il suo titolare, ma è omessa materialmente l’allegazione del DGUE.

Il caso, ad avviso del Collegio, è differente da quello trattato dal Tar Umbria nella sentenza n. 190 del 2019, citata da parte ricorrente, dove la ditta esclusa aveva trasmesso in busta chiusa invece del DGUE in formato elettronico, unico requisito di prequalificazione previsto per la gara, un CD-ROM vuoto. Il Tar Umbria ha osservato, in quella sede, che la trasmissione di un supporto vuoto configura nel caso in esame un'irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non consente né l'individuazione del contenuto dell'atto né tanto meno l'individuazione del soggetto responsabile dello stesso, non essendo possibile – neanche facendo riferimento ai dati del mittente presenti sulla busta – ricollegare in modo certo ad un determinato soggetto che rappresenti la società la volontà di quest'ultima di prendere parte alla procedura di gara di cui si discute (Tar Umbria 8 aprile 2019 n. 190). Nel caso in esame, al contrario, come già accennato, la controinteressata indica, nella busta contenente la documentazione amministrativa, il nominativo del soggetto incaricato di eseguire la progettazione e deposita il proprio DGUE.

La natura del documento omesso per il progettista (DGUE) è specificamente menzionata. A parere del Collegio, l’omissione, pur rilevante, rientra nello spettro delle irregolarità sanabili ai sensi dell’art. 83 comma 9 citato.

E’ stato infatti omesso un documento individuato nel contenuto (DGUE) e nel suo titolare. Non vi sono altresì contestazioni sull’esistenza del DGUE del progettista alla data della presentazione dell’offerta e sulla presenza dei requisiti di qualificazione. Ne consegue che, anche se l’inserimento del DGUE nella busta contenente la documentazione amministrativa è previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, non è individuabile, nell’attività della stazione appaltante, alcuna violazione del citato art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50 del 2016 o della par condicio dei concorrenti, in quanto l’omissione in esame non può essere equiparata a “….carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

Redazione Ediliziappalti.com

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