Normativa e giurisprudenza

Commissione di Gara: impugnazione della nomina
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con Sentenza n. 1173 del 30 ottobre 2019 ha stabilito che nelle gare pubbliche l’atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere dell’immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale.
La nomina dei componenti della Commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene effettivamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V 9 gennaio 2019 n. 193; sez.. III, 11 maggio 2018 n. 2835, sez. V 16 gennaio 2015 n. 92): prima di quel momento la lesione non può dirsi né certa né attuale, ben potendo la Commissione giudicatrice, la cui legittima composizione è messa in dubbio dal concorrente, valutare favorevolmente la sua offerta.
L’azione di annullamento proposta avverso l’atto di nomina della Commissione giudicatrice deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile per originaria carenza d’interesse poiché proposta contro un atto privo di immediata e autonoma efficacia lesiva.
Non sussistono le condizioni per disporre la conversione dell’azione di annullamento in azione di ottemperanza, come richiesto dalla parte ricorrente, per la prima volta, nella memoria di replica: ciò per una duplice ragione. In primo luogo, perché, come chiarito da Cons. St., Ad. Pl. n. 2/2013, “la conversione dell’azione può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza e non viceversa, perché solo questo giudice, per effetto degli articoli 21 septies l. 7 agosto 1990, n. 241 e 114, co. 4, lett. b), cpa, è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall’amministrazione per l’adeguamento dell’attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l’accertamento della nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque (…) della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti”.
In secondo luogo, perché il secondo comma dell’art. 32 c.p.a. va interpretato in maniera restrittiva e rigorosa, a garanzia del rispetto del principio della domanda e del principio del contraddittorio che deve essere garantito per consentire alle controparti di potersi pienamente difendere in giudizio.
Redazione Ediliziappalti.com