Normativa e giurisprudenza

Calcolo individuazione della soglia di anomalia
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato con Circolare numero 8 del 24 ottobre 2019 le “Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”
La circolare è stata emessa al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce delle recenti disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito decreto “sblocca cantieri”), con particolare riferimento alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
La disciplina relativa al calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia
L’articolo 1, comma 20, lettera u), del decreto “sblocca cantieri” modifica l’articolo 97 del codice dei contratti pubblici (di seguito codice) in tema di offerte anomale con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15) e introducendo delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia. Ai sensi del comma 3-bis, dell’articolo 97, del codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
E’ necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata. Inoltre, ai fini della determinazione del rapporto (R) di cui all’articolo 97, comma 2-bis, del codice, tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, si ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15.
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Redazione Ediliziappalti.com