Normativa e giurisprudenza

Cause di esclusione previste dai documenti di gara
La Sentenza n. 1538 del 09 ottobre 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha stabilito che le Stazioni Appaltanti non possono richiedere mezzi di prova diversi da quelli di cui ex art. 83 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Infatti, il Collegio osserva nel caso di specie, come rilevato da parte resistente, “Con particolare riferimento alla capacità tecnica, il quinto comma dell’art. 86 prescrive espressamente che la stessa possa essere provata con uno o più mezzi di cui all’All. XVII, parte II.
Quest’ultimo, alla lettera a), punto ii), prescrive che la dimostrazione in questione possa essere fornita mediante “un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”.
Le attestazioni fornite dall’ATI San Francesco contengono tutti i suddetti elementi, con soddisfazione, quindi, della dimostrazione del requisito richiesto e che, si ripete, ai sensi del principio di tassatività delle cause di esclusione, non poteva essere che quello di cui alle norme citate.”. Tale statuizione risulta conforme a quanto già stabilito da questo Tribunale che, con ordinanza cautelare n. 618/2019, ricordata anche da parte resistente, in un caso analogo aveva già stabilito di ritenere “fondata la doglianza mossa nei confronti dell’articolo 3, lettera e), del Disciplinare che richiede mezzi di prova della capacità tecnica (certificati che contengono una graduazione dell’esito dei precedenti servizi) non contemplati dall’articolo 87 e dall’Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016”.
Tale decisione era, poi, stata ribadita nella condivisibile ordinanza cautelare n. 131/2019, relativa al presente caso, secondo cui “non vi è dubbio circa il fatto che i certificati rilasciati da altre stazioni appaltanti attestanti il servizio svolto nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto, richiesti dall’articolo 3, lettera e), del Disciplinare di gara, non potessero essere comprensivi di un giudizio circa la qualità del servizio svolto, come già statuito da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 618/2018 citata da parte resistente, in quanto ciò realizzerebbe un’ipotesi di nullità della prescrizione del Disciplinare per violazione del principio di tassatività delle ipotesi di esclusione dalle gare pubbliche ex articolo 83, comma 8, e di quanto disposto dall’Allegato XVII Parte II^ lett. ii) del D. Lgs. n. 50/2016”.
Redazione: Ediliziappalti.com