Normativa e giurisprudenza

TAR Lazio: affidamento in via di urgenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con Sentenza n. 11594 del 07/10/2019 stabilisce la possibilità per le Stazioni Appaltanti di utilizzare procedure di urgenza. Nel caso in esame, il motivo è anche infondato nel merito: l’articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 stabilisce, infatti, che l’esecuzione in via d’urgenza è ammessa, tra l’altro, “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
La ricorrente rileva con riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva e di affidamento in via d’urgenza della commessa la violazione dell’articolo 32, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di presupposti, violazione del diritto di difesa della ricorrente e del principio di effettività della tutela; ciò in quanto il servizio sarebbe stato affidato in via d’urgenza al concorrente aggiudicatario in difetto dei presupposti stabiliti dalla legge, così privando la ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima dell’esecuzione del contratto e, quindi, anche della possibilità di beneficiare di un affidamento in proroga del servizio, trattandosi del gestore uscente.
Al riguardo, tenuto presente che utte le doglianze articolate contro l’aggiudicazione e gli atti di gara a essa antecedenti non possono trovare accoglimento, la parte non ha interesse all’annullamento della disposizione di esecuzione anticipata del contratto, come correttamente eccepito dalla controinteressata. L’esame della predetta questione riguarderebbe, infatti, il momento relativo all’esecuzione del contratto, che si colloca in una fase posteriore e diversa rispetto alla selezione del miglior contraente.
Pertanto, sancita la regolarità della selezione e del suo esito, la verifica sul momento dell’affidamento del servizio non potrebbe ripercuotersi sul provvedimento di aggiudicazione definitiva, evidenziando, in ultima analisi, una carenza di interesse all’esame della censura (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5530). Né la ricorrente potrebbe fondare il proprio interesse al riguardo sulla sua specifica posizione di precedente affidatario del servizio, il quale avrebbe potuto eventualmente ottenere la prosecuzione dell’attività in regime di c.d. “proroga tecnica”, nel caso in cui non fosse stata disposta l’esecuzione anticipata del nuovo appalto.
La posizione così vantata non dà luogo, infatti, a un interesse legittimo, ma consiste in un mero interesse di fatto, atteso che la “proroga tecnica” del rapporto con il precedente affidatario non è una conseguenza diretta e automatica della mancata stipulazione del contratto con l’operatore entrante, e non costituirebbe quindi comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento della disposizione di esecuzione anticipata.
Alla scadenza del contratto, l’Amministrazione potrebbe infatti determinarsi – ad esempio – ad assumere direttamente il servizio, come peraltro risulta effettivamente essere avvenuto nel caso di specie, nel quale l’attività, secondo quanto riferito dalla difesa capitolina, è stata assicurata dagli assistenti sociali comunali, sia pure per il breve lasso di tempo intercorrente tra il termine del precedente affidamento e l’effettivo avvio dell’attività da parte dell’aggiudicataria in regime di esecuzione in via d’urgenza. Nell’ipotesi qui in esame, l’Amministrazione ha evidenziato sin dal bando di gara che il servizio di gara costituisce un “servizio essenziale ai sensi della L. 328/2000” (cfr. il paragrafo II.2.5 del bando) e ha poi coerentemente affermato nel provvedimento di aggiudicazione della gara che “al fine di garantire la continuità delle prestazioni ....”.
Redazione Ediliziappalti.com