Normativa e giurisprudenza

Gara telematica e marcatura temporale offerta economica
Secondo il Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata con sentenza n. 746 del 11/10/2019 ha stabilito che le offerte economiche devono essere munite di marcatura temporale e tale disposizione della lex specialis non può essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, D.Lg.vo n. 50/2016, in quanto la marcatura temporale è un elemento costitutivo dell’offerta telematica
Da quanto sopra discende che il successivo invio da parte della ricorrente dell'offerta telematica, priva di marcatura temporale, non poteva non essere sanzionato con l’esclusione della gara, anche perché, come evidenziato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lg.vo n. 50/2016 le carenze delle offerte economiche non possono essere sanate con il soccorso istruttorio.
Al riguardo, va rilevato che, come specificato dallo stesso punto 13 del bando e disciplinare della gara in esame, la marcatura temporale “è il risultato che della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora ed al minuto di chiusura dell’offerta”.
Pertanto, una volta apposta ad un’offerta economica la marcatura temporale, identificata da un apposito numero di serie, risulta garantita la certezza del tempo entro cui l’offerta è stata redatta, anche se il file dell’offerta economica viene inviato dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, entro il termine successivamente indicato dalla stazione appaltante, la quale verifica la corrispondenza del numero di serie di marcatura temporale con quello, comunicato dagli offerenti entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, in quanto con la predetta coincidenza del numero di serie di marcatura temporale vi è l’assoluta certezza che l’offerta, formulata entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, non è stata successivamente modificata.
Ed invero, senza l’invio del numero di serie di marcatura temporale entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, i partecipanti ad una gara di appalto potrebbero redigere più offerte economiche entro il predetto termine e scegliere quale offerta trasmettere alla stazione appaltante dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche.
Redazione Ediliziappalti.com