Normativa e giurisprudenza

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TAR del Lazio: obbligo del sopralluogo in fase di gara

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con Sentenza n. 551 del 20 settembre 2019 ha confermato la possibilità delle stazioni appaltanti di imporre, ai fini della formulazione di un’offerta consapevole, la presa visione dei luoghi ove svolgere la prestazione oggetto dell’appalto, è, quindi, espressamente contemplata dalla legge.

L’art. 79 del D.lgs n. 50/16 stabilisce ai primi due commi che “Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”.

Coerentemente con detta norma, l’art. 9 del disciplinare di gara prevedeva da parte delle concorrenti, in considerazione dell’oggetto dell’appalto e ai fini della presentazione consapevole delle offerte, il sopralluogo obbligatorio di almeno una parte dei luoghi (massimo 5 impianti) in cui doveva essere eseguito l’appalto, con espresso avviso che “La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara”.

Tanto premesso, è evidente l’infondatezza delle censure con cui si contesta detta previsione posto che, come spiega una recente sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. V 26/07/2018 n. 4597) “La stazione appaltante può anticipare l'adempimento dell'obbligo del sopralluogo dalla fase della gara in senso stretto a quella precedente della selezione dei concorrenti da invitare espletata attraverso l'avviso di indagine di mercato; tale obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica” (Consiglio di Stato sez. V 26/07/2018 n. 4597).

Pertanto, come correttamente dedotto dall’Amministrazione, nella fattispecie è del tutto irrilevante che la ricorrente sia venuta a conoscenza della gara in epoca successiva al termine ultimo per la presentazione delle richieste di sopralluogo, e la mancata conoscenza della procedura prima della data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle richieste di sopralluogo non può che essere addebitata alla negligenza della ricorrente e non alla stazione appaltante.

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