Svolgimento dei compiti essenziali nell'avvalimento
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L’art. 89, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce, nell’ipotesi di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura che “le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”.
Detta disposizione prevede, pertanto, che i bandi di gara possano contenere la richiesta che alcuni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente: da un lato essa fa riferimento testuale alla sola fase esecutiva (“compiti essenziali direttamente svolti”), dall’altro la sua collocazione sistematica, inserita nell’ambito dell’avvalimento, può far propendere per una lettura limitativa di tale istituto ancorché riferito a compiti essenziali, ponendo in tal modo alcune questioni problematiche e alcune tensioni applicative rispetto al favor, che emerge sia dalla legislazione che dalla giurisprudenza comunitaria, per la sua generale applicabilità.
Peraltro, qualora una fattispecie ricadesse nell’ambito normativo di cui all’art. 89, comma 4, cit., deve condividersi la tesi secondo cui la stazione appaltante che ha indetto il bando è tenuta a giustificare e a motivare, in maniera ragionevole, la propria scelta e l’essenzialità stessa del compito che si richiede sia svolto direttamente dall'offerente.
Questi sono i principi richiamati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4440 del 23 luglio 2018, in allegato.
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